ASSOCIAZIONE ALBERGATORI VOLTERRA
VIA ROMA 8
56048 VOLTERRA (PI)
STATUTO SOCIALE
Titolo I
Denominazione, durata, sede, scopi
Art. 1: DENOMINAZIONE e SEDE
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione ALBERGATORI VOLTERRA, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti gli associati che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
L’Associazione ha sede in Italia, Volterra, Via Roma n. 8. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e internazionale.
Art. 2: DURATA
La durata dell’Associazione è indeterminata.
Art.3: SCOPO
L’Associazione è apolitica, svolge la sua attività senza fini di lucro, ed ha per scopo:
– l’organizzazione dell’attività di promozione in ambito turistico;
– il miglioramento della qualità del territorio e dei servizi presenti sullo stesso;
– la gestione dei rapporti con l’amministrazione pubblica inerenti alle problematiche che la coinvolgono.
– Nell’esercizio della sua attività, l’Associazione potrà acquisire partecipazioni in Associazione o Enti aventi scopi analoghi, o affini al proprio.
Titolo II
Patrimonio ed Esercizi Sociali
Art. 4: PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– Beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
– Eventuali fondi di riserva eventualmente costituiti con avanzi di gestione;
– Eventuali donazioni, lasciti e contributi liberali destinati all’incremento del patrimonio;
– Dagli impianti e dalle attrezzature di proprietà dell’Associazione;
– Dal materiale, attrezzi e indumenti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– Quote Associative;
– Quote aggiuntive versate dagli Associati per usufruire dei servizi offerti dall’Associazione in conformità agli scopi istituzionali;
– Sottoscrizioni volontarie;
– Eventuali Contributi dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni e da ogni altro Ente Nazionale, Internazionale o Sovranazionale, a sostegno dell’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
– Ogni altro provento consentito dalla Legge.
Art. 5: ESERCIZIO SOCIALE, RENDICONTO e FONDO COMUNE
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario che entro lo stesso termine verrà presentato all’Assemblea degli Associati per l’approvazione. Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili. Perciò eventuali eccedenze attive confluiranno a fondo di riserva per essere utilizzate nell’esercizio successivo per il conseguimento degli scopi sociali e/o per effettuare migliorie sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate dall’Associazione. Parimenti, durante la vita dell’Associazione, non saranno distribuibili agli Associati, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo III
Degli Associati
Art. 6: QUALITA’ DI ASSOCIATO
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza o religione, ne condividano gli scopi sociali e ne facciano richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, le disposizioni del Consiglio Direttivo e accettino di versare le quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo. L’Ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. I casi di non ammissione devono essere motivati per iscritto all’Associato. E’ espressamente escluso ogni tipo di partecipazione temporanea all’Associazione. Ciascun Associato è liberamente eleggibile alle cariche sociali. La qualifica di ciascun Associato o i contributi eventualmente versati sono intrasmissibili sia per atti inter vivos che mortis causa. Le quote o i contributi versati non sono rivalutabili.
Art.7: RECESSO, ESCLUSIONE
La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione e per morte. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione;
– che, si renda moroso, con un ritardo superiore a tre mesi, nel versamento delle quote sociali;
– che, svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della Associazione;
– che, anche al di fuori dell’attività associativa, adotti un comportamento tale da nuocere al decoro o all’immagine dell’Associazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli Associati destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso di morosità. Al momento della cessazione del rapporto associativo l’Associato non ha diritto ad alcun rimborso.
Art. 8: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Ciascun Associato ha diritto di:
– partecipare alla vita dell’Associazione;
– frequentare i locali sociali, usufruendo dei servizi che la stessa offre ai propri Associati anche dietro il pagamento di corrispettivi specifici;
– godere delle agevolazioni che l’Associazione può offrire;
– partecipare alle Assemblee, e, se maggiore di età, di esprimere il proprio voto per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la nomina delle cariche sociali, per l’approvazione e le eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti interni.
Art.10: DOVERI DELL’ASSOCIATO
I soci sono tenuti:
– a versare una quota associativa annuale che viene stabilita in Euro 100,00 (cento/00).
– a versare quote aggiuntive in base alla scelta dei servizi specifici di cui vogliono usufruire;
– a difendere il buon nome della Associazione.
Art. 11: ATTIVITA’ DELL’ASSOCIATO
Le prestazioni d’opera manuale e intellettuale fornite dagli Associati sono effettuate a titolo rigorosamente gratuito. Sarà tuttavia cura del Consiglio Direttivo prevedere rimborsi spese per quelle attività che implichino oneri particolarmente gravosi per l’Associato.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 12: CLASSIFICAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Collegio Sindacale (eventuale)
Capo I
Dell’Assemblea degli Associati
Art.13: COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
L’Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato avrà il diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alle attività alberghiere che rappresenta ed alle conseguenti quote sociali versate. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, da uno dei Membri del Consiglio Direttivo. Assume le funzioni di Segretario la persona designata dal Presidente dell’Assemblea, che nominerà anche due scrutatori per controllare le votazioni. Il sistema di votazione viene stabilito dall’Assemblea che può demandare la scelta al Presidente della stessa. Delle adunanze viene redatto il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
COME NORMA TRANSITORIA RISPETTO A QUANTO STABILITO NEI SUCCESSIVI ARTICOLI 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 VIENE STABILITO CHE A PARTIRE DALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E FINO AL 31-12-2020 NON VERRA’ ELETTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO LE CUI FUNZIONI SARANNO ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA STESSA CHE POTRA’ ESSERE CONVOCATA SU RICHIESTA DI ALMENO TRE SOCI. LE DECISIONI VERRANNO PRESE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI DELL’ASSOCIAZIONE. L’ASSEMBLEA DEI SOCI AD OGNI RIUNIONE NOMINERA’ UN “COORDINATORE” IL QUALE AVRA’ IL COMPITO DI PRESIEDERE L’ASSEMBLEA PER PORTARE AVANTI L’ORDINE DEL GIORNO ED AVRÀ IL COMPITO DI CONVOCARE LA RIUNIONE SUCCESSIVA. LA RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE VIENE SVOLTA PRO TEMPORE DAL “COORDINATORE” NOMINATO O DA ALTRA PERSONA SCELTA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI.
ART.14: FUNZIONI E CONVOCAZIONE
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria:
– Approva il rendiconto economico finanziario;
– Procede alla nomina delle cariche sociali;
– Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
– Approva gli eventuali regolamenti.
– Viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Direttore almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le indicazioni delle materie da trattare, di tanti Associati che rappresentino almeno un decimo della totalità degli Associati. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.
L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è fatta almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo di avviso affisso nella sede sociale e comunicazione scritta almeno nei confronti degli Associati non residenti nel Comune di Volterra. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, purchè almeno un ora dopo.
ART.15: DELIBERE ASSEMBLEARI
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli Associati aventi diritto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due/terzi degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le delibere delle Assemblee ordinarie, sono valide a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti, mentre quelle delle Assemblee Straordinarie occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli Associati aventi diritto al voto.
Capo II
Del Consiglio Direttivo
Art. 16: MEMBRI
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Membri variabile da tre a cinque, eletti dall’Assemblea al suo interno. I Membri durano in carica due anni, sono rieleggibili, e non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto.
Art. 17: ATTRIBUZIONI
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
- Decidere sulle questioni poste al suo esame dallo Statuto o dall’Assemblea degli Associati e curare l’esecuzione delle relative delibere;
- Determinare e proporre all’Assemblea la misura della quota Associativa annuale;
- Predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e curare tutti gli affari di ordine amministrativo e patrimoniale;
- Deliberare sull’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati;
- Approvare il programma annuale della Associazione;
- Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede sociale, dei regolamenti interni e delle norme per l’uso degli impianti della Associazione;
- Costituire appositi comitati o speciali commissioni per promuovere o coadiuvare iniziative turistiche e per valutare e risolvere particolari problematiche inerenti agli scopi istituzionali;
Art. 18: CONVOCAZIONE E DELIBERE
Il Consiglio Direttivo è convocato normalmente una volta all’anno, e ogni altra volta che il Presidente lo reputi necessario, o quando ne venga fatta richiesta scritta da un terzo del Consiglio Direttivo. La convocazione deve avvenire tramite lettera o con qualsiasi altro mezzo idoneo, anche verbale, a darne comunicazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di votazioni in sede di Consiglio, quando i membri siano in numero pari, il Presidente avrà facoltà di un voto doppio. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, possono essere considerati decaduti dalla carica e sostituiti dal Consiglio Direttivo medesimo. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Se viene meno la maggioranza dei Membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi Membri rimangono in carica fino alla prima scadenza del mandato del Consiglio. Delle adunanze è redatto il relativo verbale il quale viene firmato dai Consiglieri presenti.
Art.19: PRESIDENTE
Il presidente, se non nominato dall’Assemblea Ordinaria, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi Membri. Ha il compito di curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio ed è delegato ad esercitare i poteri di amministrazione dell’Associazione. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In tale compito può avvalersi di consulenti esterni. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo.
Art.20: VICE PRESIDENTE
Il Vice-Presidente, nominato con le stesse regole del Presidente, sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.
Art. 21: IL SEGRETARIO
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i Verbali delle riunioni, provvede al normale andamento e dirige l’amministrazione.
Art.22: IL CASSIERE
Il Cassiere si incarica dell’esecuzione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.
Capo III
Del Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 23: COMPOSIZIONE E COMPITI
Il Collegio dei Sindaci Revisori viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. La nomina del Presidente è effettuata all’interno del Collegio stesso. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili.
Sono compiti del Collegio dei Sindaci Revisori:
– Controllare la gestione amministrativa dell’Associazione;
– Verificare l’attendibilità dei rendiconti economici e finanziari annuali e la loro corrispondenza con le scritture contabili;
– Redigere una relazione di accompagnamento al rendiconto da presentare all’Assemblea in sede di approvazione dello stesso;
– Vigilare sul rispetto dello Statuto.
Per lo svolgimento dei compiti di cui sopra il Collegio oppure uno o più Membri di esso hanno diritto a pertecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.
Titolo V
Disposizioni generali e norme finali
Art. 24: SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre/quinti degli Associati aventi diritto di voto.
Art. 25: NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute e alle Leggi in materia.
Art.26: NORMA FINALE
Il presente Statuto entra in vigore dal 12/03/2019